Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nei territori della provincia di Cuneo e danneggiati dagli eventi metereologici verificatisi il 6 luglio 2023.
Premesso che:
- con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, il giorno 6 luglio 2023, hanno colpito il territorio della provincia di Cuneo;
- in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 5 settembre 2023, l’ordinanza n.1019 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, il giorno6 luglio 2023, hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2023 n. 216 (di seguito l’“Ordinanza”);
- l’art. 8 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
- In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 4 maggio 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;
- con delibera in data 28 agosto 2023il Consiglio dei Ministri ha esteso gli effetti dello stato di emergenza, al territorio della provincia di Cuneo, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi in data 6 luglio 2023.
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Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 8 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.
Ambito di applicazione
Ai sensi dell’art. 8 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:
- soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
- soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.
Modalità ed effetti della sospensione
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:
- sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
- sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
La sospensione non comporta:
- l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.
Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.
Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.
In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
Durata della sospensione
La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.
Domanda di sospensione e termini per la richiesta
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria DL 88.2023[1]”), resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.
Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.
I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo assistenzafinanziamenti@bancacfplus.it.
[1] Per le richieste di sospensione a seguito dell’alluvione in Emilia Romagna, Marche e Toscana fare riferimento al modulo Autocertificazione moratoria DL 61.2023. Per le richieste di sospensione a seguito dell’alluvione nella provincia di Cuneo fare riferimento al modulo Autocertificazione moratoria DL 88.2023”.
Autocertificazione moratoria DL 61.2023