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Depositi dormienti
In conformità al Regolamento in materia di Depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007) si precisa che la normativa in materia di depositi dormienti si applica alle seguenti categorie di rapporti, a condizione che il valore dei beni sia superiore a 100 euro:
– deposito di somme di denaro, effettuato presso l’intermediario con l’obbligo di rimborso (ad esempio conti correnti, libretti di risparmio nominativi e/o al portatore, certificati di deposito)
– deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
– contratto di assicurazione di cui all’art.2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, nr.209, in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario a una data prefissata.